Il sistema penale alimentare: linee guida

L’Avv. Ignazio Ballai ci guida nel sistema penale alimentare illustrandocene le linee guida. Nel diritto penale italiano i reati alimentari si manifestano sotto forma di frode. Per “frode” alimentare si intende la produzione, detenzione, commercio, vendita o somministrazione di alimenti non conformi alle normative vigenti. Esistono due tipi di frodi alimentari:

  • le frodi sanitarie, ossia tutte le azioni o omissioni il cui presupposto è insito nella probabilità o certezza di procurare un danno alla salute dei cittadini, di rendere potenzialmente o sicuramente nocive le derrate alimentari
  • le frodi commerciali, ossia tutte le azioni o omissioni sugli alimenti o sulle loro confezioni che, pur non determinando un concreto o immediato nocumento per la salute pubblica, favoriscono illeciti profitti a danno del consumatore o di terzi.

In entrambi i tipi di frodi alimentari, l’elemento della realtà esterna sul quale incide la condotta criminosa è “l’alimento”, il vero e proprio oggetto materiale dei reati alimentari.

Sistema penale alimentare

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE 28 gennaio 2002, n.178, l’alimento è inteso come “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua”.

Sul piano strettamente penalistico, la distinzione tra frodi sanitarie e frodi commerciali è rilevante in quanto tutte le norme sanzionatorie in tema di alimenti sono essenzialmente pensate per proteggere due beni giuridici: la salute pubblica e l’interesse economico dello Stato.

Nel diritto alimentare confluiscono spesso norme assai diverse fra loro, per epoca di creazione, per rango, per tecnica normativa di recepimento, per finalità, un diritto implicante profili penali, amministrativi, comunitari, scientifici, tecnici, tossicologici, merceologici. Sul piano strutturale, inoltre, il diritto alimentare si contraddistingue per la gradualità sanzionatoria della tutela, che si articola dall’illecito delittuoso a quello contravvenzionale, a quello depenalizzato, a quello amministrativo ab origine.

Il nostro codice penale, nello specifico, distingue nettamente differenti delitti, in relazione alla finalità prevista: tutela sanitaria oppure tutela commerciale. Tutti questi delitti sono contenuti nel libro secondo del codice penale. Nello specifico, il Titolo IV riguarda i Delitti contro la salute pubblica e il titolo VIII riguarda i Delitti contro l’industria e il commercio.

Interventi normativi

Nel corso del tempo ci sono stati numerosi interventi normativi che hanno interessato l’intero sistema sanzionatorio penale alimentare, interventi normativi tecnicamente complessi e spesso forieri di dubbi e interpretazioni divergenti da parte della dottrina e della giurisprudenza, un disordine normativo che porta non pochi problemi sul piano punitivo andando anche a minare il principio di colpevolezza sancito dall’art. 27 della Costituzione.

Prescindendo da questa analisi sul disordine normativo a livello di settore alimentare, è importante sapere che i delitti alimentari previsti negli artt. 439ss. c.p. sono “reati di pericolo concreto”, mentre le contravvenzioni della L. n. 283/1962 e quelle contenute nelle leggi speciali specifiche vengono considerate “reati di pericolo astratto”. Ciò cosa significa?

Reati di pericolo concreto e astratto

Che in riferimento ai primi, il rischio del verificarsi di un danno deve essere provato in concreto, nel senso che occorrerà dimostrare in modo oggettivo l’esistenza del pericolo per la salute pubblica con analisi di laboratorio o accertamenti tecnici che provino tale pericolosità; in riferimento alle seconde invece, è lo stesso legislatore che tipizza una condotta come pericolosa in sé e per sé, senza dover necessariamente svolgere indagini scientifiche o tecniche volte a provare concretamente l’esistenza di un pericolo.

In particolare la L. 30 aprile 1962, n.283 (“Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”) costituisce la legge di portata generale e di carattere organico in materia di igiene alimentare. La legge 283/1962 prevede e punisce la massima parte delle violazioni realizzate nel corso delle diverse fasi di produzione, detenzione, commercializzazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari. Con l’art.18, d.lgs.2.2.2021, n.27 si è dato espresso avvio all’abrogazione della legge n.283/1962 creando non pochi problemi tra cui un clamoroso vizio di eccesso di delega, ex art.76 Cost. , in ragione del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi generali impartiti dal Parlamento, con la conseguente illegittimità costituzionale del d.lgs.n.27/2021.

Al fine di evitare tali conseguenze, il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.l.22.3.2021, n.42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare: un provvedimento legislativo, finalizzato a impedire l’effetto abrogativo degli artt.5,6,12 della Ln.283/1962, prima dell’entrata in vigore del d.lgs.n.27/2021. In tal modo sono stati opportunamente reintrodotti nel sistema legislativo gli illeciti alimentari penali e amministrativi previsti dalla L. n. 283/1962.

Avv. Ignazio Ballai