Obblighi imprese senza glutine

Ci giungono numerose domande in merito agli obblighi per le imprese senza glutine, proviamo a dare qualche risposta alle domande più frequenti.

Qual è la procedura per avviare un’impresa di alimenti che riportano in etichetta la dicitura “senza glutine”?

Per le aziende che producono e confezionano prodotti che recano sulla confezione la dicitura volontaria senza glutine, non occorre più l’autorizzazione in forma di riconoscimento, pertanto è necessario solamente segnalare l’avvio di attività e presentare la relativa notifica sanitaria.

Quali sono le modifiche più recenti riguardanti la normativa per i prodotti senza glutine?

La normativa inerente i prodotti senza glutine ha subito diverse modifiche, soprattutto per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie per l’avvio della produzione, dal 2016 è infatti entrato in applicazione il Reg. 609/2013. 

È necessaria un’autorizzazione per produrre alimenti senza glutine? 

Per i prodotti che riportano la dicitura “senza glutine” non è più necessaria un’autorizzazione in forma di riconoscimento, ma è sufficiente una notifica sanitaria.

Quando è entrato in applicazione il Reg. 609/2013, al quale le imprese possono fare riferimento per approfondire il tema degli obblighi in materia di prodotti senza glutine ? 

Il Reg. 609/2013 è entrato in applicazione nel 2016 e include disposizioni normative solo per alcuni dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare. 

Esiste ancora il Registro Nazionale degli alimenti senza glutine? 

Sì, esiste ancora il Registro Nazionale degli alimenti senza glutine e le aziende che producono prodotti senza glutine possono richiedere di essere incluse mediante la procedura di notifica prevista dal Decreto legislativo 111/1992. 

Cosa deve riportare l’etichetta degli alimenti senza glutine prodotti dalle aziende presenti nel Registro Nazionale? 

L’etichetta dei prodotti senza glutine deve riportare la dicitura “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.

È necessario strutturare un piano di autocontrollo particolare per le aziende che producono alimenti senza glutine?

Sì, è necessario strutturare un piano di autocontrollo adatto a garantire l’assenza di glutine nel prodotto finale.

Quali sono le linee guida per stilare un piano di autocontrollo adatto a questo tipo di stabilimenti?

Le linee guida regionali che possono essere utilizzate come supporto sono la Determinazione n° 16963 del 29/12/2011 della Regione Emilia Romagna e il D.d.g. 31 luglio 2013 – n. 7310 della Regione Lombardia.

Quali sono i requisiti che le aziende di produzione e somministrazione di alimenti senza glutine devono possedere?

Le aziende devono possedere un piano di autocontrollo adattato, in grado di garantire l’assenza di glutine, entro il limite di tollerabilità analitica di 20 ppm. Inoltre, il personale deve essere formato adeguatamente.